Nuovi doveri per le imprese che importano prodotti inquinanti: le direttive dell’Unione Europea
Il Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam) e le sue regole transitorie
La Commissione europea ha stabilito le regole che disciplinano la fase transitoria del Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam), un sistema che entrerà in vigore il 1° ottobre e terminerà il 31 dicembre 2025. Queste nuove regole comportano nuovi obblighi informativi per le aziende riguardo l’origine e l’impatto ambientale dei materiali importati.
• Il Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam) e le sue regole transitorie
• Obblighi delle aziende durante la fase transitoria del Cbam
• Materiali interessati dal Cbam
Il Cbam ha come obiettivo principale la prevenzione della cosiddetta “fuga di carbonio”, ovvero la situazione in cui le aziende trasferiscono la produzione di beni ad alta intensità di emissioni in Paesi con politiche ambientali e climatiche meno severe.
Il nuovo meccanismo mira a rendere il prezzo del carbonio pagato per i prodotti realizzati dai Paesi europei che partecipano al Sistema di Scambio delle Emissioni dell’Ue (Ets) equivalente a quello pagato per i prodotti realizzati in altri Paesi.
Questo avverrà dal 2026, quando terminerà la fase provvisoria del Carbon Border Adjustment Mechanism e le aziende importatrici europee saranno obbligate non solo a fornire le informazioni richieste, ma anche ad acquistare certificati Cbam per compensare la differenza di prezzo del carbonio.
Obblighi delle aziende durante la fase transitoria del Cbam
Durante questa prima fase transitoria, l’obbligo per le aziende sarà puramente informativo. Gli importatori di merci che rientrano nel Cbam dovranno quindi presentare alla Commissione un rapporto trimestrale, in cui specificare:
– la quantità totale di ciascun tipo di merce con presenza di carbonio importata in ogni trimestre; – le emissioni di Co2 causate da tali merci; – il Paese di origine delle merci; – le coordinate geografiche della principale fonte di emissione dell’impianto utilizzato; – gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni.
La Commissione europea ha pubblicato delle linee guida per aiutare gli importatori e i produttori di paesi terzi nell’implementazione delle nuove regole e ha evidenziato che sono attualmente in fase di sviluppo strumenti informatici specifici per assistere le aziende nel completare e comunicare i calcoli necessari, insieme a materiali di formazione, webinar e tutorial.
Le aziende importatrici dovranno riportare sia le emissioni dirette dei prodotti che le emissioni indirette, con un particolare focus sul consumo di energia elettrica utilizzata durante il processo produttivo.
Materiali interessati dal Cbam
Inizialmente, il Cbam riguarderà solo l’importazione di prodotti specifici che appartengono a settori con alta intensità di carbonio:
– ferro; – acciaio; – cemento; – fertilizzanti; – alluminio; – elettricità; – produzione di idrogeno; – alcuni prodotti intermedi come viti e bulloni; – emissioni indirette, specialmente l’energia elettrica utilizzata.
Si prevede che l’elenco delle merci Cbam sarà ampliato in futuro con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già soggetti alla normativa Ets.
Secondo quest’ultimo sistema, le aziende europee devono garantire il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di Co2 e/o Co2 equivalente entro il 31 marzo di ogni anno per l’anno precedente. Gli obblighi informativi riguardano anche l’attività di ogni sottoimpianto utilizzato dalle imprese.
Al termine della valutazione, le aziende sono tenute a restituire un numero di quote pari alle emissioni entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno precedente tramite l’acquisto di quote Ets.
In sostanza, il nuovo modello Cbam, centrale nel piano Fit for 55, rappresenta l’equivalente dell’Ue Ets per i produttori dei Paesi extracomunitari.
